Il Gruppo opera in base ad un proprio regolamento deliberato dal Gruppo stesso e ratificato dal Consiglio Generale, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori dell’Associazione e con le norme che regolamentano il funzionamento dell’Associazione stessa.
Il Gruppo ha lo scopo di:
Del Gruppo possono entrare a far parte tutti i giovani di età non superiore a 35 anni svolgenti attività imprenditoriale nel settore edile ed affini.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria
tel. 06 44 075 272
e-mail gruppogiovani@acerweb.it
pagina Facebook https://www.facebook.com/GiovaniAnceRomaAcer
ART. 1 - Costituzione
Nell’ambito dell’Ance Roma – ACER (Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia) è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili.
ART. 2 - Scopi
Il Gruppo ha lo scopo di:
ART. 3 - Membri ordinari
Del gruppo possono entrare a far parte gli imprenditori di aziende edili iscritte all’Ance Roma – ACER, i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte all’Associazione nonchè gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purchè muniti di procura generale ad negotia, ovvero i figli di questi inseriti professionalmente nell’impresa. Al Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Roma – ACER possono iscriversi i soggetti suddetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.
L’appartenenza al Gruppo cessa, comunque, automaticamente, al compimento del 40° anno di età. Nel caso in cui l’iscritto al Gruppo abbia l’incarico di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Presidenza o partecipi in un’analoga veste in organismi simili, nazionali o locali, l’appartenenza al Gruppo cessa alla fine del mandato.
L’appartenenza al Gruppo cessa inoltre per dimissioni, espulsione, cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso dall’Ance Roma – ACER dell’Impresa in cui si operi.
Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio di Presidenza del Gruppo e devono essere corredate di tutti i dati necessari alla valutazione della domanda stessa.
ART. 4 - Organi del Gruppo
Gli organi del gruppo sono:
ART. 5 - Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo le cui imprese di appartenenza siano in regola con i contributi associativi ed è presieduta dal Presidente del Gruppo; delibera a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea:
L’Assemblea è convocata dal Presidente, anche via mail, con ordine del giorno scritto da inviarsi almeno con 10 giorni di anticipo.
In caso di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.
La prima assemblea di ogni quadriennio di carica è convocata dal Presidente uscente con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e del Consiglio di Presidenza, con le specifiche modalità previste dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, in via straordinaria, quando il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti che intendono trattare.
L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto in prima convocazione e del 10% degli aventi diritto in seconda convocazione.
Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.
L’Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
Ogni iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto.
Ogni componente del Gruppo che abbia i requisiti di cui all’ art.3 del presente regolamento, può conferire specifica delega ad un soggetto terzo. Ciascuna persona fisica presente in Assemblea non può rappresentare, per delega, più di un altro componente del Gruppo.
ART. 6 - Presidente
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea del Gruppo Giovani.
Il Presidente:
Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per il successivo mandato. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente più anziano di età.
In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano per:
ART. 7 - Vice Presidenti
I due Vice Presidenti, eletti direttamente dal Consiglio di Presidenza, affiancano l’opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo. Essi, nell’ambito del loro mandato istituzionale, seguiranno direttamente, ciascuno per le proprie competenze, le tematiche affrontate dalle Commissioni Referenti dell’Ance Roma – ACER. I Vice Presidenti restano in carica per la durata del mandato e sono rieleggibili, per la carica, una sola volta.
I due Vice Presidenti sono membri di diritto del Consiglio Generale di Ance Roma – ACER.
ART. 8 - Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza, eletto dall’Assemblea, fra i giovani aventi i requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento è composto fino a un massimo 11 Membri, compresi il Presidente e i Vice Presidenti.
Tutti i componenti il Consiglio di Presidenza devono far parte di imprese iscritte all’Ance Roma – ACER in qualità di socio effettivo ed in regola con i versamenti dei contributi associativi.
Il Consiglio di Presidenza:
Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Membro eletto che non presenzia tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o che, comunque, nell’arco di un semestre non abbia partecipato a più di metà delle riunioni senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola almeno una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.
La convocazione dovrà essere fatta via mail con ordine del giorno scritto da inviarsi con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi di emergenza in cui il preavviso sarà ridotto ad un giorno e potrà avvenire anche telefonicamente.
Le riunioni e le relative delibere sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 9 - Elezione del Presidente, Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza
L’elezione del Presidente e degli altri Componenti il Consiglio di Presidenza, è di competenza dell’Assemblea del Gruppo Giovani in sede ordinaria secondo le norme del presente Regolamento, con le seguenti integrazioni.
L’elezione ha luogo in una data stabilita dal Consiglio di Presidenza e comunicata anche via mail con un preavviso di almeno 10 giorni.
L’elezione ha luogo con scrutinio segreto e con il sistema delle “urne”, aperte per la durata stabilita nella convocazione su proposta del Consiglio stesso.
Per essere eletto, il Presidente deve ottenere almeno il 50% + 1 dei voti validi senza computare in essi le schede bianche o nulle. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, si procederà al ballottaggio, da tenersi entro i successivi 15 giorni, fra i primi due candidati in ordine di preferenze, ovvero fra i primi classificati ex-aequo o fra il primo ed i secondi classificati ex-aequo.
Per il Consiglio di Presidenza verranno eletti fino ad un massimo di dieci classificati in ordine di preferenza.Nel caso di parità, prevale il candidato più anziano di età.
I Vice Presidenti vengono eletti all’interno del Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente eletto.
Per gli aspetti concernenti lo svolgimento delle elezioni si fa riferimento all’art. 10.
ART. 10 - Candidature
La comunicazione alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori delle candidature alla carica di Presidente deve avvenire non oltre i 10 giorni antecedenti la data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea, per mail.
Al momento della comunicazione i candidati devono essere in regola con i requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento e facenti parte di imprese iscritte all’Ance Roma – ACER in qualità di socio effettivo ed in regola con i versamenti dei contributi associativi.
Può essere altresì comunicato un sintetico programma elettorale.
Desiderando candidarsi alla carica di membro del Consiglio di Presidenza occorre ugualmente segnalare il proprio nominativo non oltre i 10 giorni antecedenti la data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea, ed essere in regola, all’atto della segnalazione, con i requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento e facenti parte di imprese iscritte all’Ance Roma – ACER in qualità di socio effettivo ed in regola con i versamenti dei contributi associativi.
Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l’accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che abbiano età non superiore ai 38 anni compiuti nell’anno solare delle elezioni.
Delle candidature, previa verifica della loro ammissibilità, effettuata dagli uffici dell’Associazione, verrà data pubblicità mediante affissione in bacheca nei locali di Ance Roma – ACER sino alla chiusura delle urne.
Le urne restano aperte il giorno dell’Assemblea nell’orario stabilito nella convocazione. L’Assemblea si chiuderà con la proclamazione dei risultati e l’insediamento degli organi eletti, ovvero con la fissazione di una nuova data (entro 15 giorni) per l’Assemblea di ballottaggio. Per l’elezione verranno consegnate due specifiche schede una per l’elezione del Presidente ed una per il Consiglio di Presidenza, che saranno anonime, ma timbrate e controfirmate dal Segretario del Gruppo.
Per le cariche di Presidente vi è una unica scheda che riporta i nomi dei candidati. E’ ammesso un solo segno presso il candidato prescelto, ogni altra indicazione rende nulla la scheda.
Per la carica di membro del Comitato di Coordinamento, nel caso in cui ci sia una sola candidatura alla carica di Presidente sarà possibile esprimere 10 preferenze.
Nel caso di due o più candidati alla carica di Presidente il numero massimo di preferenze da esprimere su ogni scheda sarà di 8.
È possibile dare meno preferenze di quelle previste, per contro se sono superiori la scheda è nulla. E’ ammesso, anzichè compilare le schede in questione, accludervi una lista prestampata, anche con cancellazione e/o sostituzioni, purchè non si superi il numero delle preferenze previste.
Le funzioni di scrutinio sono svolte da scrutatori nominati dall’Assemblea.
ART. 11 - Modifiche del Regolamento
Le modifiche del presente Regolamento vengono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Le proposte di modifica devono essere specificate nell’ordine del giorno dell’Assemblea.
Le modifiche deliberate dovranno essere ratificate dal Consiglio Generale di Ance Roma – ACER.
ART. 12 - Segreteria
Alla Segreteria e Tesoreria del Gruppo provvede l’Ance Roma – ACER, in accordo con il Presidente del Gruppo.
ART. 13 - Nomine negli organi di Ance Roma - ACER e negli organismi esterni
Possono essere designati o nominati negli organi di Ance Roma – ACER o in quelli delle altre organizzazioni associative ovvero negli Enti o organismi esterni promozionali ed operativi istituiti, promossi o gestiti dall’Ance Roma – ACER solamente i Giovani Imprenditori che abbiano i requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento e facenti parte di imprese iscritte all’Ance Roma – ACER in qualità di socio effettivo ed in regola con i versamenti dei contributi associativi.
ART. 14 - Rinvio allo Statuto di Ance Roma - ACER
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Ance Roma – ACER e nel suo regolamento attuativo.