L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con l’allegata nota n. 804/2021, ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione della procedura di stipula di un ulteriore contratto a termine in deroga assistita – ex art. 19, co. 3 del D. Lgs. n. 81/2015 – in caso di modifica del livello contrattuale.
In primo luogo l’INL evidenzia che il sopra richiamato Decreto, all’art. 19, co. 2, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Pertanto, qualora il lavoratore sottoscriva, con lo stesso datore di lavoro, più contratti a termine con diversi inquadramenti, sia di livello che di categoria legale, ai fini del calcolo della durata massima, “non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento”.
L’INL chiarisce quindi che, il riferimento alla possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine in sede ispettiva, è alle ipotesi in cui, tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore, sia già “consumata” la durata massima prevista dalla legge (o dalla contrattazione collettiva) per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. In questo caso, infatti, anche l’ulteriore contratto in deroga assistita dovrà interessare lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Laddove, invece, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.
Infine l’Ispettorato ha precisato che, qualora la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, potrà promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro, sia conforme a quanto previsto dalla legge.
GP/lo
08–06-2021 – 428 – 335 (SL2039)
Circolare ACER SL2039 – Sindacale e Lavoro
All.SL2039 – Nota INL prot-n-804-del-19-maggio-2021