Il Vicepresidente Ance Roma – ACER ai Rapporti Sindacali, Giovanbattista Waly è intervenuto all’iniziativa organizzata dalla nostra Associazione insieme con l’Ordine degli Avvocati di Roma: “Contratti pubblici e sicurezza sul lavoro”. Di seguito, il link a YouTube per rivedere l’incontro che si è tenuto ieri, in Cassazione.
SICUREZZA E CERTIFICAZIONI: LA VIA DELLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA E DELL’IMPRENDITORE –“L’attenzione del governo per la tematica della sicurezza testimoniata anche dal decreto – legge 2 marzo 2024 n. 19 risulta certamente condivisibile.Pur concordando sulle finalità del decreto nel suo complesso, alcune considerazioni appaiono però opportune per calibrare adeguatamente l’applicazione dell’istituto della c.d. “Patente a crediti” (dal 1° ottobre 2024), in relazione al settore oggi oggetto di analisi, quello dei contratti pubblici di lavori. Siamo convinti che nel settore già siano consistenti le forme di garanzie e tutele previste per la salute e sicurezza dei lavoratori. A tal proposito vorrei ricordare gli obblighi dichiarativi che gravano su noi imprese in sede di partecipazione alla gara. La sussistenza di infrazioni in materia di sicurezza che siano debitamente accertate (e quindi anche in assenza di un definitivo accertamento) può portare a un provvedimento di esclusione dalla gara e quindi alla conseguente espulsione dal mercato. Eventi il cui accadimento incide negativamente anche nella fase esecutiva determinando un provvedimento di risoluzione contrattuale a danno dell’impresa. Inoltre voglio rammentare che i medesimi obblighi dichiarativi li abbiamo anche in fase di ottenimento dell’attesto di qualificazione SOA, il cui rilascio rappresenta una garanzia del rispetto delle norme in materia di sicurezza. Mi preme ricordare come la normativa nazionale ed europea attribuiscano valore premiale al possesso di certificazioni in materia ambientale e sociale. Di conseguenza, noi operatori ci siamo dotati delle numerose certificazioni del precesso aziendale, molte delle quali riguardano proprio la materia della sicurezza. Come non ricordare poi l’adozione all’interno delle nostre imprese dei modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo 231/2001 che tanta attenzione dedicano al tema della sicurezza”.
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE EDILE E’ LA PIETRA MILIARE – “Ma vi è di più e mi riferisco al tema della centralità della contrattazione collettiva edile. Come Associazione da sempre ci siamo battuti per la necessità che nel bando di gara venga indicato come requisito obbligatorio l’utilizzo del CCNL edile, perchè garanatisce le maggiori tutele in termini di salute e sicurezza dei lavoratori anche con riferimento alla specifica formazione. Il cantiere edile, quale che sia l’attività da eseguirsi, è finalizzato infatti alla realizzazione di opere/manufatti che costituiscono sempre un “unicum” e che richiedono necessariamente la presenza di uno specifico progetto esecutivo. Nel cantiere non c’è opera uguale a se stessa. Questa evidenza porta a una conclusione rispetto alla “cornice” che deve regolare i rapporti di lavoro, ovvero l’applicazione della contrattazione collettiva edile proprio per le sue declinazioni tecniche a tutela non solo delle dinamiche retributive ma anche dei profili di Sicurezza e Salute dei lavoratori. Il CCNL, nel suo ultimo rinnovo, prevede uno specifico Protocollo di Formazione e sicurezza volto alla qualificazione del settore da attuarsi proprio per il tramite della formazione. L’applicazione del CCNL comporta il vantaggio per le imprese e per i lavoratori di avvalersi delle prestazioni e dei servizi del sistema Bilaterale di Roma e Provincia che, nel nostro territorio provinciale, vede la presenza della Cassa edile di roma e Provincia e del CEFME – CTP”.
NUOVO CODICE, “PATENTE A CREDITI” E SUBAPPALTO A CASCATA – Il nuovo Codice nella sezione dedicata ai principi generali riconosce la centralità del CCNL edile nella fase partecipativa ed esecutiva. Ciò che non ci piace è la possibilità concessa agli operatori economici di derogare all’obbligo di utilizzo del CCNL edile, dimostrando che il diverso contratto utilizzato fornisce le stesse garanzie e tutele. È una possibilità che a nostro giudizio non deve essere concessa perché può generare incertezze applicative da parte delle stazioni appaltanti. Voglio ricordare che come Associazione abbiamo sottoscritto una serie di protocolli (tra i quali quello in Prefettura proprio sul tema della sicurezza e quello per le opere giubilari) in cui la centralità del CCNL edile in fase di partecipazione alla gara e nella fase esecutiva costituisce puntuale obbligo non derogabile. Da ultimo un accenno al delicato tema del subappalto. Come è noto il nuovo codice, in aderenza alle sovrastanti previsioni contrattuali, ha liberalizzato il cosiddetto subappalto a cascata. Noi abbiamo da sempre censurato il subappalto a più livelli ritenendo che l’allungamento della filiera possa portare a una attenuazione delle garanzie in materia di sicurezza e di dispersione dei profili di responsabilità. Anche su tale tema siamo stati protagonisti della sottoscrizione di puntuali protocolli in cui si vieta il subappalto a cascata proprio in ragione delle potenziali criticità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori”.