Ance Roma-ACER avvia una campagna promozionale finalizzata ad incrementare il numero delle imprese associate, prevedendo uno stanziamento di 600.000 Euro, da utilizzare per il pagamento delle quote contributive ANCE delle imprese che aderiranno alla promozione per gli anni 2024 e 2025.
LA PROMOZIONE
L’iniziativa prevede (sempre per gli stessi due anni) che le imprese versino un contributo all’Ance Roma-ACER forfettario di 325 euro annui, che però potrà essere recuperato dall’impresa attraverso un “voucher” di pari importo da spendere, attraverso il CEFME-CTP, per le visite mediche obbligatorie e la formazione.
Al fine di perseguire il massimo risultato in termini di rappresentanza, verranno preferite le imprese che abbiano il miglior rapporto tra massa salari denunciata e volume di affari in base alla documentazione presentata.
La promozione è riservata alle imprese che, oltre al possesso dei requisiti previsti dallo statuto di Ance Roma-ACER, siano iscritte alla Cassa Edile di Roma e Provincia. Per presentare la domanda: promozione2024@acerweb.it
Le domande di iscrizione verranno valutate, successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, secondo l’ordine di invio che dovrà avvenire a mano o per mail fino ad esaurimento dei fondi stanziati, preferendo, come detto, il miglior rapporto tra massa salari denunciata e volume di affari in base alla documentazione presentata.
In caso di parità si procederà con il sorteggio.
Va inoltre specificato che:
a) le imprese ammesse alla promozione dovranno versare la quota di contributo all’Ance Roma-ACER entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione all’Associazione a pena di decadenza, consentendo, in tale caso, l’ingresso di altra impresa;
b) le imprese che non verseranno le quote dovute ad Ance Roma-ACER nei termini di cui al precedente punto a), oltre a decadere dalla promozione, saranno tenute a versare i contributi in misura piena secondo quanto stabilito dalla delibera contributiva per l’anno di riferimento;
c) la decadenza dalla promozione e l’obbligo contributivo ordinario vale anche in caso di inadempimento negli anni successivi al primo.